close

Giambellitaly c/o CD Giambellino


Visualizzazione ingrandita della mappa
dove siamo?
        resta aggiornato!   clicca ed iscriviti alla niusletter!
8.jpg

iscrizione niusletter

se pensi che le nostre attività possano interessarti ci preoccuperemo di tenerti informato su quel che facciamo!

clicca qua per iscriverti alla nostra niusletter!

Lo Statuto PDF Stampa E-mail

Art. 1 - Denominazione

Ai sensi degli art. 36 e segg. del codice civile è costituita l’associazione Giambellitaly, in seguito chiamata per brevità “associazione”. L’associazione è apartitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. Essa garantisce pari opportunità tra uomo e donna e tutela i diritti inviolabili della persona.

Art. 2 - Sede

L’Associazione ha sede in Milano. Il trasferimento della sede principale in altra città deve essere deciso con deliberazione dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città; tale eventuale variazione non costituisce modifica statutaria. Il Consiglio Direttivo può inoltre istituire sedi operative o sezioni staccate anche in altre città.

Art. 3 - Scopi

L’associazione ha come intenti i seguenti punti:

  1. Si propone la fondazione e la creazione di una nuova cultura, non come stereotipo dato, ma come ricerca collettiva di valori condivisi nella relazione con l’altro e con se stessi.
  2. Aiutare le persone nella crescita individuale e collettiva, favorendo la voglia di fare e la consapevolezza di se stessi.
  3. La pratica ma soprattutto la pratica artistica, l’unico vero modo per un sapere profondo di sé e degli altri e per la possibilità di creare una nuova cultura.
  4. Incoraggiare, stimolare e permettere l’espressione creativa coinvolgendola nelle iniziative e nei percorsi dell’associazione.
  5. Promuovere la libera e aperta espressione delle persone stimolando e favorendo lo sviluppo delle proprie capacità personali e la consapevolezza di sé.
  6. Valorizzare le differenze e trovare terreni comuni favorendo l’incontro, il dialogo e il confronto di differenti culture religioni ed etnie per abbattere pregiudizi e paure.
  7. Promuovere le relazioni fra persone favorendo il confronto e l’interculturalità.
  8. Intervenire attivamente in tutte le condizioni di disagio siano esse sociali, culturali o economiche nell’ottica di una miglior convivenza tra le parti civili.
  9. Promuovere una convivenza pacifica ed una accettazione reciproca fra tutti i tipi di diversità.
  10. Le attività sono rivolte con particolare attenzione ai giovani.
  11. Tutte le attività sono anche rivolte ai disabili, portatori di valori aggiuntivi nella relazione con gli altri.
  12. Organizzare eventi in cui la comunità si possa incontrare, confrontare e condividere momenti all’insegna della convivialità e del viver bene.
  13. Creare gruppi di giovani uniti per interesse che lavorino insieme nella realizzazione di progetti comuni siano essi culturali, sociali o ludico-ricreativi.
  14. Promuovere l’educazione informale intesa non come rapporto impari tra educatore ed educato bensì come la possibilità attraverso il fare assieme di formarsi reciprocamente.
  15. Favorire l’iniziativa, la partecipazione attiva sul territorio e la responsabilità nei confronti del contesto sociale di cui siamo parte integrante.
  16. Valorizzare e favorire il volontariato come possibilità attiva per migliorare se stessi, sviluppare capacità personali e rivoluzionare la società.
  17. Nella realizzazione dei progetti, l’associazione “Giambellitaly” cercherà di avvalersi della collaborazione di altri enti o gruppi, cercando di creare una comunità di intenti e una rete di associazioni.
  18. Collaborare con le agenzie del territorio.


Art. 4 - Attività


L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, a titolo esemplificativo e non tassativo, intende promuovere le seguenti attività:

  • Attività ludico- educative: laboratori di cucina, giocoleria, serigrafia, DJing, writing, percussioni, montaggio video, recitazione, argilla, bigiotteria, pasta di sale, cartapesta, produzione artigianale di birra, riciclaggio e riutilizzo creativo dei materiali, fotografia.
  • Attività culturali e ricreative: proiezione di film, corti, documentari socio-culturali  o comunque di interesse per i soci; dibattiti, esposizioni fotografiche e mostre; rappresentazioni teatrali, rassegne, cineforum e confronti musicali; cene ed eventi conviviali, serate a tema (es. cucinema).
  • Attività associativa: assemblee, riunioni, cene sociali, feste in occasione di ricorrenze od altro.
  • Attività di formazione: costituzione di gruppi di studio e ricerca; corsi di preparazione e perfezionamento attinenti alle attività svolte; pubblicazioni.
  • Attività di sviluppo di reti territoriali.


L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività lecita ed aderente agli scopi dell'associazione.

Art. 5 - Soci

L’associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

  1. soci fondatori: persone che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto, che si assumono dei compiti all’interno della programmazione delle attività dell’associazione e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
  2. soci ordinari: persone che si assumono dei compiti all’interno della programmazione delle attività dell’associazione e si che impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
  3. soci onorari: persone, che accettano di far parte dell'associazione, elette dall’assemblea perché appartenenti a enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera ed il loro sostegno ideale o economico alla costituzione o alla crescita dell’associazione.

Tutte le categorie di soci svolgono la propria attività nella associazione in modo prevalentemente libero e gratuito.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione. La temporaneità della partecipazione alla vita associativa rimane esclusa per tutte le categorie di soci.

Art. 6 - Criteri di ammissione e esclusione

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci.

Tutte le categorie di soci cessano di appartenere all’associazione:

  • per dimissioni volontarie;
  • per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso;
  • per decesso;
  • per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
  • per violazione degli obblighi statutari.


L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio; entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione dell'Assemblea è inappellabile.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni all’Assemblea.

Art. 7 - Diritti e obblighi

I soci devono versare una quota associativa annuale non trasferibile, non restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio.

I soci hanno il diritto:

  • di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega documentata, non più di una per ciascun socio;
  • di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali;
  • di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
  • di usufruire di tutti i servizi dell' Associazione;
  • di accedere liberamente ai libri verbali dell’assemblea;
  • di poter accedere liberamente ai libri contabili dell’associazione;
  • di dare le dimissioni in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni.

I soci sono obbligati:

  • a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  • a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
  • a svolgere le attività preventivamente concordate;
  • a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.


Art. 8 - Patrimonio

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  1. quote di iscrizione all'associazione;
  2. eccedenze dell'esercizio annuale precedente;
  3. beni immobili e mobili;
  4. contributi e finanziamenti;
  5. donazioni e lasciti;
  6. attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e mercati artigianali;
  7. ogni altro tipo di entrate.


Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sull’utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione; l’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9 - Bilancio

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10 - Organi


Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente.


Art. 11 - Assemblea


L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione ed è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto a un voto. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal consiglio direttivo o da almeno tre decimi degli associati.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L’assemblea in prima ed in seconda convocazione delibera con la maggioranza dei presenti.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • eleggere il Consiglio Direttivo;
  • approvare il regolamento interno;
  • approvare il programma per l’anno successivo;
  • approvare la relazione di attività e il rendiconto economico dell’anno precedente;
  • decidere eventuali contributi a carattere straordinario da parte dei soci.


L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un segretario che dovrà sottoscrivere il verbale finale.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette, eletti dall’assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi membri. I membri del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica un anno. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione. Si riunisce almeno due volte all’anno ed è convocato da:

  • il Presidente
  • almeno un terzo dei componenti su richiesta motivata.

Il Consiglio Direttivo ha tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  • predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
  • formalizzare le proposte per la gestione dell’associazione;
  • elaborare il bilancio consuntivo e il programma di attività da realizzare;
  • stabilire l'importo della quota annuale dei soci fondatori e dei soci ordinari, sono invece esonerati dal pagamento della suddetta quota i soci onorari.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da affiggere all’albo dell’associazione.

Art. 13 - Presidente

Il presidente è eletto dall' Assemblea, dura in carica un anno, è il legale rappresentante dell’associazione a tutti gli effetti ed ha il potere di firma.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi solo sul benestare scritto di almeno due membri del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del presidente dell’associazione questi viene sostituito anche nella rappresentanza legale dell’associazione dal Consiglio Direttivo.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Modifica statuto e scioglimento

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci dell’Assemblea straordinaria convocata con specifico ordine del giorno. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui l’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 15 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.